Area legale

Aspetti generali

Ci sono alcuni aspetti normativi da tenere in considerazione per mettere in circolazione una Extrema, con i corrispondenti costi:

  1. revisione
  2. iscrizione FMI/ASI obbligatoria in Lombardia dove è vietata la circolazione tutto l'anno dei 2T euro zero
  3. tassa di proprietà/circolazione quando dovuta
  4. assicurazione
  5. gomme sempre delle misure riportate a libretto e con indice di carico e velocità uguale o superiore e con battistrada conforme al CDS
  6. completa originalità (espansione, silenziatore, rapporti di trasmissione, cassa filtro, ecc.)
  7. eventuale reimmatricolazione (tramite FMI o ASI, da 300 euro a salire)

Una moto non in perfetta regola con il CDS può esporre a sanzioni, revisioni straordinarie e a rivalse in caso di sinistro.


Se la moto è iscritta all'FMI o all'ASI è esentata dall'obbligo di circolare con le luci accese di giorno. Inoltre in alcuni casi ci sono imposizioni fiscali e tariffe assicurative agevolate.

Scarichi non omologati

La sostituzione dello scarico con componenti non omologati per il modello di veicolo è piuttosto usuale, ma si rischia grosso in caso di verifiche delle FDO o in caso di incidente.

 

Occorre considerare diverse disposizioni del Codice della strada che riporto qui sotto.

 

TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE


Art. 78.  Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.  

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

 

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

 

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

 

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

 

TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.

....omissis....

 

I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione”.
....omissis....

 

Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335”.


 

L'applicabilità della sanzione prevista all'art. 72 sembrerebbe essere quella da riferire alla fattispecie di cui mi sto occupando, soprattutto considerando l’appendice V al titolo III del Regolamento di Esecuzione del codice della strada e alcune interpretazioni che si basano sulla differenza tra "modificare" e "sostituire" i componenti dello scarico con altri.

Indipendentemente dai possibili approfondimenti si noti che il solo dubbio relativo all'applicabilità delle norme espone al rischio in caso di controllo o di sinistro di vedere applicato l'art. 78 con conseguenze decisamente costose. Si può pensare quindi a un ricorso che comporta il trovare un avvocato competente in materia e assistito da un tecnico che suffraghi le ipotesi di applicabilità dell'art. 72 anzichè il 78.

Ne vale la pena?